In tema d’Imposta comunale sugli immobili, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio delle attività di cui all’art.2135 c.c. poiché su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita, giusta art.5, comma 6 del D.lgs.n°504/1992 dal valore dell’area utilizzata a tale scopo, la quale per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia o meno, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività”. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza n°29192 del 06/12/2017.
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