venerdì 16 febbraio 2018

Fallimento: il pagamento del coobbligato

Il coobbligato del fallito che abbia pagato il creditore parzialmente in data successiva al fallimento non può surrogarsi nei diritti del creditore

Il caso è quello del garante del debitore poi fallito che, escusso dal creditore, abbia effettuato dei pagamenti parziali e non integralmente satisfattivi dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale. La domanda di surroga nei diritti del creditore verso il fallimento è in tal caso inammissibile. 

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