Il potere discrezionale che spetta agli stati membri con riguardo alla definizione delle professioni paramediche ai sensi delle disposizioni sull'IVA non è privo di limiti.
Tali limiti assicurano in particolare che uno stato membro della comunità europea non preveda una differenziazione arbitraria tra professioni paramediche esenti da IVA e professioni paramediche che invece sono soggette ad IVA.
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