1) Problematiche di ordine generale
Le problematiche relative ai disservizi telefonici devono essere ricondotte, ad avviso di chi scrive, all’ordinanza di Cassazione n. 4172/2008.
Come noto, nella stessa è stabilito che rimane necessaria una previsione di legge che tipizzi il ristoro richiedibile oppure la violazione di un diritto fondamentale della persona o diritti inviolabili della stessa.
2) Prova del danno
La sentenza in questione, dunque, di per sè, eliminerebbe in radice i c.d. “pregiudizi bagattelari”.
Ma v’è di più.
Come noto, a norma dell’articolo 2697 cod. civ. “chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
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