Con l’approvazione della Legge 3/2012 il legislatore si proponeva l’obiettivo di aprire il mondo della soluzione concordata della crisi anche a quei soggetti cui erano preclusi gli strumenti forniti dalla legge fallimentare che, alle lettere a), b), c) del comma 2 dell’ articolo 1, circoscrive il proprio ambito di applicazione agli imprenditori commerciali per i quali siano verificati alcuni limiti dimensionali in termini di attivo patrimoniale, fatturato e ammontare di debiti scaduti.
L’introduzione della possibilità di proporre, anche in continuità, accordi di composizione della crisi ai sensi degli articoli da 7 a 12 della L. 3/2012 sembrava aprire spiragli per una tutta una schiera di operatori economici in difficoltà dimenticati dalla legge fallimentare: liberi professionisti, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori sotto le soglie di cui all’articolo 1 della legge fallimentare.
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