L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi e, più in generale, gli altri strumenti da cui deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possano essere utilizzati dal datore di lavoro esclusivamente per controlli dettati da esigenze organizzative e produttive, dalla sicurezza del lavoro e dalla tutela del patrimonio aziendale e, in ogni caso, possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato con le Rappresentanze Sindacali o con le Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo, gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo più in generale possono essere installati solo previa autorizzazione della sede competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
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