venerdì 26 gennaio 2018

Il reclamo/mediazione continua ad estendersi

Dall'1 gennaio 2018 l'obbligatorietà di passare dal procedimento del reclamo/mediazione prima di adire il giudice tributario passa dalle liti fiscali

Dall’1 gennaio 2018 l’obbligatorietà di passare dal procedimento di reclamo/mediazione prima di adire il giudice tributario passa delle liti fiscali di valore fino a 20.000 euro a quelle fino a 50.000 euro. 
L’art. 10 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21  giugno 2017, n. 96 eleva il limite entro il quale il contribuente che intende contestare un atto dell’Amministrazione finanziaria o del Agente della riscossione di un certo valore, prima di adire il giudice tributario deve tentare il procedimento di reclamo/mediazione e solo all’esito negativo o insoddisfacente, per il contribuente, di tale procedimento o trascorsi 90 giorni dalla data della notifica del detto atto (di reclamo/mediazione) alla/e controparte/i senza che questa/e diano risposta alcuna, tale contribuente potrà incardinare la sua lite fiscale presso l’organo giudicante preposto a conoscere di tali controversie (Commissione tributaria provinciale). 

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