La Corte d'Appello di Genova ha pronunciato sentenza con cui ha ritenuto che gli appelli proposti dalla Società fossero fondati. Gli appelli sono fondati, ritiene infatti la Corte che l’appellato non abbia mai provato, come era suo onere, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato con la Società.
Occorre innanzitutto considerare che il cantiere avente ad oggetto la variante in provincia di La Spezia, presso cui ha lavorato l'appellato, ha formato oggetto di un contratto di affitto di ramo di azienda del 10.12.2013 tra l'azienda che all'epoca svolgeva l'attività di esecuzione dell'opera, concedente e datrice di lavoro dell’appellato e l'odierna appellante, affittuaria e che tale contratto di affitto era sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione delle Stazioni appaltanti.
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