In caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico è nullo se é non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
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