lunedì 29 gennaio 2018

Ma la sicurezza può veramente aspettare 25 anni?

Una riflessione sull'approccio alla sicurezza sulla base di provvedimenti di legge dello Stato

Con la legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017, n. 205 - G.U. 29/12/2017, in vigore dal 1/1/2018) non poteva mancare, tra le altre cose, l'ennesima proroga relativa alla prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Al comma 1122 lettera i) si legge che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: [...]”.


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