martedì 30 gennaio 2018

Anatocismo Bancario

La illegittimità di capitalizzazione degli interessi e anatocismo bancario

Il codice civile all'art. 1283 pone un espresso divieto all'anatocismo laddove dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". 
In effetti, per anatocismo si intende il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta: gli interessi maturati si “capitalizzano”, ovvero si trasformano in capitale, sommandosi, dunque, all'importo dovuto e producendo a loro volta interessi. In particolare, l'anatocismo bancario si ha quando gli interessi, maturati sul conto corrente bancario, vengono addebitati direttamente sul conto e, su di essi maturano ulteriori interessi. 

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: