Il codice civile all'art. 1283 pone un espresso divieto all'anatocismo laddove dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
In effetti, per anatocismo si intende il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta: gli interessi maturati si “capitalizzano”, ovvero si trasformano in capitale, sommandosi, dunque, all'importo dovuto e producendo a loro volta interessi. In particolare, l'anatocismo bancario si ha quando gli interessi, maturati sul conto corrente bancario, vengono addebitati direttamente sul conto e, su di essi maturano ulteriori interessi.
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