L’articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile - cecità civile - sordità civile - handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84 (pensione di inabilità e assegno ordinario d’invalidità Inps), l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie esibite a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
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