Il comma 1 dell’art. 3 l. n. 189/12 (c.d. ‘Legge Balduzzi’) aveva introdotto una fattispecie di non punibilità in favore dell’esercente la professione sanitaria in caso di colpa lieve per imperizia (ferma restando la punibilità in caso di responsabilità per colpa grave e lieve per imprudenza o negligenza), qualora questi, nello svolgimento della propria attività, si fosse attenuto a ‘linee guida’ ed a ‘buone pratiche’ accreditate dalla comunità scientifica.
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