L’articolo di riferimento per la realizzazione delle tabelle scale ed ascensore è il 1124 del codice civile che recita: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo […]”
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