Il D.L. n. 50/2017 - Manovra Correttiva 2017 ha modificato sensibilmente i termini e le condizioni della detraibilità dell’Iva sulle fatture di acquisto. In particolare, l’art. 2 della Manovra ha modificato l’art. 19 della legge Iva riducendo sensibilmente – da due anni a soli quattro mesi - il termine entro il quale l’Iva può essere detratta. Rimane immutato il principio per cui il diritto di detrazione IVA sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile, che corrisponde al momento in cui ha origine il corrispondente debito d’imposta a carico del fornitore, vale a dire il momento in cui l’operazione si considera effettuata (di regola, la consegna o spedizione per la vendita di merci), da cui decorre tale ridotto termine.
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