I Giudici di Legittimità nel caso di specie hanno subordinato l’esenzione ICI della pertinenza alla imprescindibile verifica in ordine alla sussistenza del profilo oggettivo e fattuale riconducibile alla “reale accessorietà” della pertinenza rispetto al bene principale. In quest’ottica non può essere disatteso il requisito della contiguità dell’immobile pertinenziale rispetto a quello principale, conditio imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale ICI. In altre parole, un garage posto ad una rilevante distanza dall’immobile destinato ad abitazione principale non può dirsi pertinenziale rispetto a quest’ultimo pregiudicando ciò il beneficio fiscale ICI/IMU.
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