Non è infrequente che, a causa di sopravvenute difficoltà finanziarie, il contribuente non riesca a versare l’Iva alle dovute scadenze. In tal caso trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 471/97.
La crisi finanziaria, inoltre, secondo la Corte di Cassazione, non costituisce una causa di esclusione del reato (salvo i casi rari in cui detta crisi abbia i requisiti della imprevedibilità, inevitabilità e insuperabilità tipici della causa di forza maggiore).
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