L’art. 19 quaterdecies della l. 4 dicembre 2017 n. 172, vigente dal 5/12/2017, ha introdotto nella l. 31 dicembre 2012 n. 247 (avente ad oggetto il nuovo Ordinamento Forense) l’art. 13 bis (“Equo compenso e clausole vessatorie”).
La disciplina (che si applica, ex comma 2, non solo agli avvocati, ma a tutti i professionisti, anche iscritti ad ordini o collegi, le cui prestazioni sono definite da decreti ministeriali) prevede che il COMPENSO – nei rapporti professionali regolati da CONVENZIONI, per le attività di assistenza, rappresentanza e difesa giudiziale e per quelle di consulenza ed assistenza stragiudiziale, in favore di banche, assicurazioni e grandi imprese, nei casi in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese medesime - debba essere EQUO.
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