L'articolo 416 del codice contempla il fatto che più persone si associano per commettere una serie anche indeterminata di delitti. L'articolo 418, d'altra parte, incrimina come reato a sè stante, il prestare assistenza agli associati per delinquere. Poichè i due tipi delittuosi sono strettamente connessi fra loro, in quanto il secondo costituisce un vero e proprio accessorium del primo, è opportuno per ovvie ragioni esaminarli congiuntamente. Il delitto disciplinato dall'articolo 416 e cioè l'associazione per delinquere - si verifica quando 3 o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti e perciò solo per il fatto di partecipare all'associazione si viene puniti. Il codice sancisce una pena più grave per le persone che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, come pure per i capi delle associazioni stesse.
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