Il Tribunale di Roma [1], in sede di appello, ha accolto le richieste degli appellanti che si erano visti rigettata dinanzi al Giudice di Pace la domanda da loro proposta per ottenere il risarcimento dei danni subìti dalla loro autovettura, a causa della rottura del semiasse e dello pneumatico anteriore sinistro, provocati da una buca esistente nel manto stradale.
La responsabilità oggettiva è sì del proprietario/custode della strada, riconosce il Tribunale, ma sarà la Società chiamata in causa da Roma Capitale a manlevarla dal risarcimento dei danni sopportati dall’appellante. Infatti, come si legge nella sentenza, l’Ente locale aveva stipulato con una Società un contratto di appalto con cui era stato affidato a quest’ultima «l’obbligo di sorveglianza sulle strade affidate in manutenzione della ditta appaltatrice nonché la responsabilità della società per eventuali danni derivanti a terzi dalla mancata osservanza degli obblighi di manutenzione».
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