In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o con delegazione irrevocabile di pagamento, il cliente ha diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati, cd. rimborso “pro rata temporis”, in proporzione alle rate non maturate.
Tali somme sono dovuta ai sensi dell’art. 125 sexies TUB: “il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, per cui è pienamente legittima la retro cedibilità delle commissione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
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