mercoledì 7 giugno 2017

Mobbing, straining e risarcibilità in sede penale

Il lavoratore vessato può essere risarcito in sede penale per maltrattamenti in famiglia ed altre figure delittuose

Il termine mobbing   deriva dal verbo inglese “to mob”, aggredire, ed indica un complesso di violenze morali e psicologiche, esercitate ripetutamente sulla vittima nell’ambiente di lavoro con intento persecutorio, finalizzato ad ottenerne l’emarginazione o l’allontanamento, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e/o della sua dignità (cfr. Cass. Sez. lavoro, n. 17698 del 6.08.2014, n. 898 del 17 gennaio 2014 e da ultimo 28.9.2016 n. 19180).  
I mobbers  possono essere i superiori gerarchici, i colleghi di lavoro ed anche i dipendenti. 

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