A tal riguardo ci sono pronuncie del GdP ed anche del Tribunale di Bari Sez.di Putignano n. 145/13: il valore probatorio in sede processuale è messo in dubbio sotto due aspetti:
a) le scatole nere sono strumenti "di parte" , di una parte privata per di più, e quindi nemmeno assimilabili ai disposiivi autovelox e photored, soggetti a taratura periodica; quindi non solo è dubbio nel caso concreto il corretto funzionamento del sistema, ma in generale questi strumenti sono tali da corrispondere a delle specifiche tecniche come invece è previsto per i mezzi di cui si serve la polstrada o gli enti locali: si badi la fonte primaria prevede una disciplina regolamentare a riguardo, cosiccome
b)* lo stesso art.32 comma 1 ter del codice assicurazioni private (cap) prevede uno standard tecnologico questa volta per la protezione dei dati; il punto è la riservatezza dei dati raccolti: sempre delegando alla fonte secondaria, cui ha imposto tempi e scadenze precise;
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