La Corte di Cassazione (Civile Ord. Sez. 3 - Presidente: Vivaldi Roberta), con l’ordinanza n. 10333/2018, non tocca affatto i punti relativi alla valenza della polizza ai fini successori, né quelli riconnessi alla impignorabilità ed insequestrabilità delle somme conferite nel premio assicurativo ai sensi dell'art. 1923 c.c, ma si è formalmente espressa sull’applicazione del regolamento Consob n. 11522 riguardo il comportamento degli intermediari finanziari. In particolare, riguardo una polizza che nel 2006 un cliente aveva sottoscritto tramite una società fiduciaria.
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