INPS fondo di garanzia. Chiusura fallimento.
Con la crisi economica esistente, caso ormai sempre più frequente, è la chiusura del fallimento con attivo insufficiente, senza accertamento dello stato passivo ex art. 102 L.F.
Con la riforma del diritto fallimentare, come da ultimo modificato dal d.lgs. n.169/2007, ha prodotto un freno al meccanismo di funzionamento del "fondo di garanzia", alla luce dell'ultima formulazione dell'art. 102 della citata legge fallimentare (previsione di un insufficiente realizzo), che ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo, nel caso in cui non possa essere acquisito dall'attivo, somme da riconoscere a favore dei creditori "ammessi al passivo".
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