Il disconoscimento di paternità è un'azione mediante la quale far accertare e dichiarare dal giudice che tra un presunto padre e un presunto figlio nato durante il matrimonio del primo con la madre manca, in realtà, qualsiasi rapporto biologico.
Precedentemente alla riforma del d.lgs 154/2013 che ha abrogato l’art. 235 c.c. vi erano specifiche ipotesi per cui era ammessa l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio. Si trattava del caso in cui i coniugi non avessero coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno antecedente il parto e del caso del marito che, nel predetto periodo, risultava affetto da impotenza anche soltanto di generare.
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