Le clausole vessatorie sono quelle clausole che apportano notevole vantaggio ad una parte contrattuale a svantaggio dell’altra; per questo motivo la legge prevede forti limiti all’inserimento di tali disposizioni nei contratti. Inizialmente, la normativa codicistica degli artt. 1341 e 1342 c.c. prevedeva, a favore della parte svantaggiata dall’apposizione delle predette clausole, una tutela generale solo in materia di contratti predisposti unilateralmente dal contraente “forte” inserite nei moduli standard di contratto o nelle condizioni generali di contratto da esso predisposte. Detta normativa richiedeva l’apposizione, da parte del contraente che non aveva predisposto la clausola, di una seconda firma di approvazione delle clausole cd. vessatorie, in modo che su di esse fosse richiamata la sua attenzione.
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