La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 88 del 26/07/2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge n. 89 del 2011 (cosiddetta Legge Pinto), in quanto non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione, anche nel corso del procedimento penale (o civile o amministrativo) in cui è maturato il ritardo irragionevole.
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