mercoledì 25 luglio 2018

La riforma dell'ordinamento penitenziario Parte 2

Semplificazione di procedimenti. Eliminazione di preclusioni ed automatismi

Gli articoli 4 e 5 dello schema di decreto legislativo per la riforma dell’ordinamento penitenziario provvedono a modificare o ad abrogare norme in materia di procedimenti per la concessione di permessi ai detenuti, ricoveri in strutture sanitarie, liberazione anticipata per buona condotta, richieste volte a scontare la pena con una misura alternativa alla detenzione. Se e quando entrerà a regime la riforma, questi procedimenti saranno notevolmente semplificati e la loro durata ridotta, in quanto competente per l’adozione dei relativi provvedimenti sarà il Tribunale di Sorveglianza in composizione monocratica e non più collegiale; sarà abolito il reclamo come mezzo di impugnazione e ammesso solo il ricorso per Cassazione nei casi previsti dalla legge; sarà data all’Amministrazione Penitenziaria la facoltà di stare in giudizio dinanzi al Magistrato di Sorveglianza personalmente senza necessità dell’intervento dell’Avvocatura dello Stato, con conseguente notevole contenimento dei costi.

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