mercoledì 25 luglio 2018

Violazione del termine di ragionevole durata

Ragionevole durata: non è necessario attendere la fine del procedimento presupposto per richiedere l'indennizzo ai sensi della legge n. 89/01

La Corte Costituzionale si è pronunciata sull'art. 4 della legge n. 89/2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, dichiarandone l'illegittimità costituzionale. La norma in questione, modificata nel 2012, dispone che la domanda di equa riparazione possa essere proposta unicamente «a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva» e si inserisce nell'ambito di una modifica legislativa il cui obiettivo era quello di limitare l'accesso ai ricorsi, renderlo più oneroso e ridurre l'ammontare del risarcimento

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