Il genitore, senza limiti temporali, ha il dovere di mantenere nonché istruire ed educare la prole, per il solo fatto della procreazione.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non termina con il raggiungimento della maggiore età ma ai sensi dell’art. 155 quinquies c.c., il giudice, valutate le circostanze, può disporre nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
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