Occorre fare chiarezza tra i non addetti ai lavori sul concetto di “risarcimento del danno”.
L’articolo 2043 del codice civile introduce una forma di responsabilità c.d. extracontrattuale nel nostro ordinamento rielaborando i principi del diritto romano, in particolare quelli espressi dalla “Lex Aquilia” (per tale motivo essa è chiamata anche responsabilità aquiliana). Colui che causa un danno ad un altro soggetto a cui non è legato da alcun vincolo contrattuale è obbligato a risarcirlo, ciò significa che è tenuto a versare una somma a favore della controparte a ristoro della posizione di svantaggio in cui esso versa a causa del comportamento illecito di taluno. Tale somma non trova il suo titolo giuridico in un accordo, come avviene per i contratti, ma nel “fatto ingiusto” rispetto al quale il destinatario del pagamento si qualifica come danneggiato.
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