mercoledì 25 luglio 2018

Diffamazione a mezzo Internet

Nuove frontiere di tutela per la diffusione di espressioni lesive della reputazione altrui attraverso la rete

La rivoluzione mediatica in atto apre nuove frontiere di tutela per la diffamazione, imponendo un continuo adeguamento delle norme al passo dei tempi.
Nell’attuale assetto ordinamentale, il bene giuridico “onore” trova il referente primario di tutela nell’art. 595 c.p. che punisce “chiunque (…), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro”.
La tutela penale dell’onore garantita dal titolo XII, capo II, del codice penale tradizionalmente ruotava attorno alle due fattispecie, speculari, di ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.). A seguito della depenalizzazione della prima ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, il presidio penale abbraccia ora le sole condotte di diffamazione, che segnano dunque il limite dell’intervento penale della materia che ci occupa. 

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