martedì 3 luglio 2018

Dolo eventuale e colpa cosciente

A distinguere le due tipologie di elemento soggettivo è il diverso atteggiamento mentale che il reo ha nei confronti della verificazione dell'evento

La Corte di Cassazione con la sentenza 03/04/2018 n. 14776 torna a parlare del criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente, su cui si erano già soffermate le S.U. con la sentenza n. 38343 del 24.04.2014.
Il caso è quello di un medico di una clinica privata che operava, cagionandone poi la morte, pazienti avanti con l’età solo per ottenere i rimborsi dalla Regione. Per stabilire se si tratti di dolo eventuale o colpa cosciente, bisogna accertare se il chirurgo avesse operato solo per motivi di lucro o per aumentare il proprio prestigio personale, e secondo gli ermellini si configura il dolo eventuale solo se si possa affermare con certezza che il sanitario non si sarebbe trattenuto dall'operare senza necessità il paziente neanche se fosse stato certo della morte dell'interessato.

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