La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516 del 25.03.2014 ha elaborato il principio che: “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando, così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo quest’ultima già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14.02.2012, n. 2059, nonché Cass. 7.12.2007, n. 25618).
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