Il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (c.d. Stalking) non potrà più essere estinto all’esito delle condotte riparatorie di cui al nuovo art. 162 ter c.p.. Lo ha previsto l’art. 1 comma 2 della l. 4 dicembre 2017 n. 172 che ha introdotto un nuovo comma all’art. 162 ter c.p., in forza del quale le disposizioni di tale articolo non si applicano alle fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p..
Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un ulteriore caso in cui il Legislatore è intervenuto non a seguito di una meditata riflessione sulla norma, bensì ‘sollecitato’ dal clamore (debitamente amplificato dagli organi stampa) insorto soprattutto dopo la sentenza n. 1299 del 2/10/17 di declaratoria di estinzione del reato previsto dall’art. 612 bis emessa dal Giudice Preliminare di Torino: nella fattispecie l’imputato aveva fatto alla persona offesa un’offerta reale di € 1.500, da essa non accettata, ma ritenuta congrua dal Giudice rispetto all’entità del fatto.
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