Il rapporto di lavoro non è immutabile, vi possono essere circostanze che incidono sulle modalità di svolgimento della prestazione. Il trasferimento, deciso dal datore di lavoro, è una di queste circostanze.
Lo scopo di quest'articolo, è quello di rendere edotto il lavoratore circa le conseguenze di un suo rifiuto ad essere trasferito. Il trasferimento, innanzitutto, è il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Il trasferimento del lavoratore è disciplinato, per tutti i livelli di inquadramento e contratti nazionali, dall'art. 2103 del Codice Civile, secondo il quale: “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |