L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori e necessari chiarimenti in merito alla “scissione dei pagamenti” o al cosiddetto “split payment”. La circolare 27/E del 7 novembre 2017, infatti, si è resa necessaria per chiarire alcuni dubbi contabili.
Innanzitutto va detto che lo split payment è un sistema fiscale in base al quale, nel caso di cessione di beni o di prestazione di servizi a un qualsiasi ente della Pubblica Amministrazione, è quest’ultimo a dover provvedere a versare direttamente l’Iva all’Erario e non, in maniera indiretta, il cedente il bene o la prestazione del servizio, a titolo di IVA a debito. Lo split payment è stato introdotto con la Finanziaria 2015, ma ha subito recente una modificazione con l’emanazione dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96) che ha modificato l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A fronte di questa nuova modifica, si è resa necessaria una chiarificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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