In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza giustificando così l'addebito al coniuge responsabile a meno che questi dimostri che l'adulterio non è stata la causa della crisi familiare essendo questa già irrimediabilmente in atto ed essendo la convivenza coniugale meramente formale.
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