L’amplio novum normativo intervenuto con la l. 23 giugno 2017 n. 103 entrata in vigore il 3 agosto 2017 (c.d. ‘Legge Orlando’) ha inciso anche in materia di impugnazioni.
In primo luogo, il potere di impugnazione è stato lasciato all’imputato solo in caso di ricorso in Appello e non più in Cassazione.
Secondariamente, si è provveduto ad una riforma ‘integrativa’ dell’art. 581 c.p.p. (‘Forma dell’impugnazione’).
A ben vedere, la reale novità è data dalla nuova lettera B che ora impone al ricorrente anche la enunciazione specifica nell’atto “delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione”.
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