L'art. 17 della L. 108/1996 disciplina la procedura di riabilitazione qualora il debitore abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subìto ulteriori nel corso del tempo, trascorso un anno dalla levata del protesto.
Scopo di questo articolo è quello di voler illustrare il procedimento che porta alla cancellazione del protesto dell’assegno e della cambiale o vaglia cambiario.
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