martedì 23 gennaio 2018

Responsabilità del progettista ex art. 1669 c.c.

Se i gravi difetti dell’edificio dipendono da un’errata progettazione anche il tecnico risarcisce il danno ex art. 1669 c.c. insieme al costruttore

Gravi vizi dell'immobile: anche il progettista risarcisce il danno ex art. 1669 c.c. 
Una recente sentenza della Cassazione, la n. 26552 del 9 novembre 2017 si è nuovamente pronunciata sul tema dell'applicabilità della particolare forma di responsabilità extracontrattuale prevista in materia di appalto anche al progettista e/o al direttore dei lavori.  
Va ricordato che, con riguardo ai beni immobili, in materia di appalto, è prevista una speciale forma di responsabilità in capo all’appaltatore per il caso in cui l'edificio cada in rovina o presenti gravi difetti nel corso di dieci anni dalla realizzazione dell'opera  (o, come la Cassazione ha recentemente ricordato in altra pronuncia, anche per il caso della ristrutturazione o dell’esecuzione di rilevanti opere di manutenzione straordinaria) a causa di vizi del suolo o difetti di costruzione

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