Fino a che punto è ammissibile protestare contro la P.A. ed un suo rappresentante, senza incorrere nel reato di diffamazione o di calunnia? Sono in ballo due principi: quello di esercizio del diritto di critica (esimente art. 51 c.p.) e di tutela dell'altrui reputazione con aggravante se l'offesa è diretta a membro di corpo politico, amministrativo o giudiziario ecc. (art. 595 c.p., ultimo comma).
La Corte di Cassazione ha, con giurisprudenza costante, da tempo ritenuta la necessità di dar libero spazio alla denuncia consentendo libertà di linguaggio e di esposizione anche lesivo altrimenti dell'onorabilità altrui.
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