Secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 23192/2017 della Corte di Cassazione, Sezione VI, in tema di contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia al di là del quale gli interessi devono essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Il caso in esame riguarda l'insinuazione di una banca al passivo di un fallimento, che veniva ammessa solo per la quota capitale di un mutuo erogato alla società fallita.
Il Giudice Delegato aveva infatti ritenuto nulla la pattuizione degli interessi moratori, previsti in misura superiore al tasso soglia di usura in vigore alla data di stipula.
La banca, dopo aver proposto opposizione - che veniva rigettata dal Tribunale - propone ricorso in cassazione, che lo rigetta.
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