1. Il comma 6 del succitato articolo deve essere modificato nel modo seguente:
“il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018, febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, settembre 2019 e dicembre 2019”.
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