Ogni attività può essere svolta in forma di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, ma si tratta di principio spesso generico e inappagante (Cass. 9967/05). Cass. n.18692/07, presume subordinazione in caso di lavoro in azienda con materiale ed attrezzatura di questa, ma la riferisce solo a lavori tipo: catena di produzione in fabbrica, a prestazioni cioè socialmente tipiche del lavoro subordinato.
Tale presunzione non può essere estesa all'insegnante per via della natura intellettuale della sua prestazione e della libertà di insegnamento, costituzionalmente tutelata. Tuttavia l'insegnante di scuola pubblica rappresenta un modello per l'insegnante, anche di scuola privata.
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