mercoledì 24 gennaio 2018

Legittima difesa e violazione di domicilio

La vittima può usare le armi per difendere incolumità e beni

Commette violazione di domicilio chiunque s’introduce nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno (cosi prevede l’articolo 614 del codice penale, che commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni; la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato).

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