mercoledì 24 gennaio 2018

Leasing, fallimento dell'utilizzatore

La Cassazione detta i criteri per la determinazione del credito del concedente. Cassazione civile sez. I, 13 settembre 2017, n. 21213

In caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti; il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). 


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