Con un’importante sentenza, n. 2216 del 22/11/2017, il Tribunale di Brindisi ha assolto due imprenditori dai reati di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché il fatto non costituisce reato.
Come noto, l’art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, rubricato “Dichiarazione infedele”, punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.
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