La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo il quale “Ai lavoratori deve essere riconosciuto il diritto soggettivo, derogabile solo per accordo tra le parti, di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, non potendosi applicare in via analogica la normativa relativa al riposo settimanale”.
Pertanto, lo svolgimento di attività lavorativa in dette festività deve derivare da un accordo specifico, siglato nel contratto individuale, non avendo a tal scopo rilevanza il CCNL.
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